RCP (Raggruppamento ai fini del consumo proprio)
Quando la vendita di energia elettrica prodotta è assoggettata all’IVA?
È determinante la cifra d’affari annua imponibile derivante dalla vendita di energia elettrica (e quindi indirettamente la quantità di energia prodotta). Se il RCP realizza una cifra d’affari imponibile superiore a CHF 100’000 all’anno, esso deve venire registrato ai fini dell’IVA e diviene soggetto all’IVA. Se la cifra d’affari è inferiore, di norma non sussiste assoggettamento all’IVA.